Entrerà in vigore il 15 maggio la nuova ordinanza sindacale finalizzata a scongiurare i roghi estivi dai risvolti devastanti che ogni anno, puntualmente, si verificano.
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio – dal 15 maggio al 31 ottobre – è tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; o usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace. È vietato gettare fiammiferi, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio.
Divieto assoluto anche di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. I proprietari, gli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi sulle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni, deve essere comunque realizzata entro il 15 maggio.
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