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Autovelox: il Giudice di pace accoglie l’opposizione di un automobilista e condanna il Comune di Francofonte al pagamento delle spese

Le due sanzioni annullate dal Giudice di Pace,  erano state  rilevate con delle apparecchiature marca Kria T-exspeed V 2.0 non omologate e, tra l'altro, sottoposte a sequestro

Il Giudice di Pace di Lentini, Annunziata Bruno, nella causa tra un automobilista, assistito da Emanuele Calcagno del Foro di Catania, ed il Comune di Francofonte, ha accolto l’opposizione dell’utente e, per l’effetto, ha annullato le due sanzioni opposte rilevate con delle apparecchiature marca Kria T-exspeed V 2.0 non omologate e, tra l’altro, sottoposte a sequestro.

Il richiamato provvedimento di sequestro dei detti autovelox è stato di recente confermato dalla Suprema Corte con la sentenza emessa il 14.3.2025 nella quale si ribadisce, tra l’altro, come l’art. 142, comma 6, del codice della strada riconosca come prova valida per accertare il superamento dei limiti di velocità stabiliti solo la rilevazione operata con autovelox debitamente omologati.

Dopo una breve rassegna dei principi giurisprudenziali applicabili, il giudice di pace di Lentini ha, quindi, accolto l’opposizione condannando l’ente resistente al pagamento delle spese di lite e annullando i due verbali opposti in quanto “nella specie, in difetto di prova in ordine all’iniziale omologazione del prototipo del dispositivo utilizzato, la rilevazione operata non può assumere valenza probatoria in ordine al contestato superamento dei limiti di velocità” e ciò proprio in virtù del dettato normativo di cui al citato art. 142, comma 6, del Codice della Strada.


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